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Di diritti e doveri

Di diritti e doveri

Rolando Dadò

Non è sempre facile interpretare e capire la sintesi di un documento antico. Alle volte la lettura nasconde elementi già visti o supposti. Perciò si rende necessaria una riscrittura più ampia, del testo, per una comprensione utile. Sussiste comunque sempre il pericolo di travisare il contenuto, un aspetto che non va dimenticato né sottovalutato.

31.- Anno 1602. 8 decreti e privilegi in merito al diritto di poter portare l’armi per viaggio, cioè di fianco il lungo (archibugio), o corto. (?) (frase poco chiara n.p.)

32.- Anno 1649. Un privilegio concesso dai signori Ambasciatori che firmano tutti i privilegi e Statuti già ottenuti. Un secondo privilegio stabilisce che nessun Commissario possa tener udienza fuori dalla Casa della Comunità e che le sentenze fatte fuori dal tribunale siano di nessun valore. Ugualmente nelle domeniche e feste, dopo i divini uffizi si possa transitare anche con mercanzia e per quelli di Fusio la facoltà di poter, durante il viaggio, portare l’archibugio lungo.

33.- Anno 1533. Una sentenza riguardante i doveri (obbligazioni). Si riferisce anche del ponte della Rovana. Si definisce poi che ogni Comune debba mantenere ponti e strade sul proprio territorio.

34.- Anno 1663. Un decreto che conferma tutti i privilegi acquisiti e in particolare che fra parenti si possano far eleggere arbitri. Se qualcuno deve pagare una pena impostagli dai signori Commissari, non debba essere incarcerato. Se una persona dopo che è stata assolta, per qualche condanna o altro, non sia più obbligata a rispondere (giustificarsi) ai signori Commissari dei cantoni.

35.- Anno 1572. Copia di una sentenza fatta a Baden che i signori Commissari non possono fare incarcerare nessuno fin a quando non sia stato fatto il processo. Si aggiunge anche che fra parenti sia fatta (data la possibilità n.p.) di eleggere arbitri.

36.- Anno 1649. Carta sottoscritta dal signor Commissario Montenach che ammette di aver mandato in galera il Beltramino senza l’assistenza dei 7 Congiudici. Il Commissario indica di averlo fatto inavvertitamente, ma ciò non pregiudica i privilegi ottenuti (nostri).

37.- Anno 1573. Copia di una sentenza fatta a Basilea nella quale si indica come tutto ciò che si ottiene negli altri cantoni o a Baden, in merito all’oggetto, sia di nessun valore; e come i signori Commissari abbiano a reggere (sentire?) i querelati e i parenti possano eleggere degl’arbitri.

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Rolando Dadò
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7 aprile 2022
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